Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

Normativa di riferimento: D. Lgs. n. 97/2016

Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Azienda per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.

L’istanza può essere presentata alternativamente:

  • all’ ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni (Elenco recapiti);

Le modalità di presentazione sono:

  • all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • alla casella PEC dell’Ater di Verona Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • a mezzo posta o fax 045/ 8062432 (servizio fax temporaneamente fuori uso) presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici;
  • per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.).

Nello specifico:

  • sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
  • trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
  • sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità.

L’Azienda è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici di Ater di Verona per esprimersi.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.

In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni che si pronuncia entro 30 giorni, anche avverso la decisione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a seguito di riesame

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)

Ultima modifica il Martedì, 06 Dicembre 2022