Martedì, 02 Ottobre 2018

Autogestione e condominio

AUTOGESTIONE

L' Autogestione è attuata negli immobili dove A.T.E.R. è l'unico proprietario.

Gli assegnatari hanno il diritto, dovere ed obbligo, così come riconosciuto dall'articolo 23 della L.R.V. n. 10/1996 e s.m.i., di provvedere alla gestione dei servizi e degli spazi comuni autonomamente.

Per tale gestione gli assegnatari si avvalgono della figura del Rappresentante dell'autogestione, che provvedono a scegliere essi stessi in assemblea.

L'Autogestione riguarda:

  • la conduzione e la manutenzione ordinaria dei servizi, degli impianti, degli spazi e delle parti comuni, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento per gli assegnatari in locazione;
  • la pulizia e l'uso delle parti comuni;
  • - la fornitura dell'acqua, dell'energia e del riscaldamento, lo spurgo dei pozzi neri, la conduzione del depuratore e ogni altro servizio che competa agli assegnatari.

Per quanto riguarda gli ascensori, si precisa, che la manutenzione ordinaria è affidata in abbonamento a ditte specializzate scelte dall'Autogestione.

L'A.T.E.R. promuove l'autogestione da parte degli assegnatari, sulla base delle regole e dei criteri previsti dal "Regolamento per l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni", inizialmente approvato dalla Regione Veneto e successivamente modificato ed integrato.

Alcune brevi informazioni sul Regolamento per l'Autogestione:

  • spiega ampiamente i compiti del Rappresentante dell'Autogestione;
  • stabilisce le modalità  di convocazione e di validità  dell'assemblea degli assegnatari;
  • prevede che la conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti siano affidate dall'Autogestione a ditte o a persone competenti e specializzate, mediante contratto scritto;
  • viene consegnato ad ogni assegnatario al momento della sottoscrizione del contratto di locazione.

CONDOMINIO

Il condominio nasce negli immobili dove A.T.E.R. non è l'unico proprietario.

Il condominio è regolamentato ai sensi della legge n. 220/2012, che ha in parte modificato e integrato il codice civile e dall'articolo 25 della L.R.V. n. 10/1996 e s.m.i..

La gestione del condominio viene affidata alla figura dell'Amministratore di condominio, nominato in sede di assembea.

Il Regolamento condominiale contrattuale:

  • è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ex I.A.C.P. n. 24/4462 del 19/9/1979, a norma delle vigenti disposizioni di legge ed è tutt'ora vigente.
  • viene consegnato a coloro che diventano proprietari di un alloggio, unitamente all'atto di acquisto.

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Si ricorda che l'A.T.E.R. di Verona ha concluso il proprio incarico di Amministratore di Condominio per i complessi di Verona, Via Zancle.

Di seguito trovate specificati quali sono gli Amministratori nominati dell'assemblee di condominio:

  • Condominio Zancle 9/19: Studio Amministra Casa srl con sede in Verona, Via Lungadige Catena n. 19 - recapito 045 955725 oppure 045 8344734 - email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Condominio Zancle 21/37: Studio Geom. Marcello Valbusa con sede in Verona, Via Puglie n. 73 - recapito 348 6560540 - email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Condominio Zancle 39/49: Studio Falavigna sas con sede in Verona, Via Spolverini n. 89 - recapito 045 528830 - email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.