La Legge Regionale n. 39/2017 - "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" - ed il relativo Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018  in materia di edilizia residenziale pubblica riformano e disciplinano in modo completamente nuovo la gestione  e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed anche le modalità di calcolo del canone di locazione. La piena applicazione della Legge Regionale decorre dal 1 luglio 2019.

Il fine è quello di soddisfare il fabbisogno abitativo primario, nonchè ridurre il disagio abitativo dei nuceli familiari e di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio, garantendo e assicurando il valore sociale degli interventi che nel loro insieme costituiscono il sistema dell'edilizia residenziale sociale.

Sono stati individuati specifici indicatori per la valutazione della situazione economica per accesso e calcolo del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica:

- per la valutazione della situazione economica del nucleo ossia ISE-ERP ( indicatore della situazione economica) e ISEE-ERP (indicatore della situazione economica equivalente). Il valore ISEE-ERP ai fini dell’accesso e della permanenza, in sede di verifica quinquennale, è stato fissato in euro 20.000,00 (art. 25 e art. 27 LR 39/2017).

Entrando nel dettaglio vediamo i principali articoli di riferimento della Legge n. 39/2017 e del Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018.

 

CANONE DI LOCAZIONE

Il calcolo del nuovo canone tiene conto sia delle caratteristiche oggettive dell'alloggio che della capacità reddituale del nucleo assegnatario, valutata quest’ultima secondo la certificazione ISE/ISEE, depurata dalla detrazione dell'affitto, così ricavando gli indicatori ISE-ERP e ISEE-ERP. Vengono introdotti i principio di equità e sopportabilità per il nucleo familiare dell’assegnatario, ai fini della determinazione del canone di locazione (art.36 LR 39/2017). La normativa regionale ne disciplina il relativo calcolo (art. 7 del Regolamento 4/2018).Canone minino €.40,00.

Il contratto di locazione ha una durata 5 anni, rinnovabile ad ogni scadenza per egual periodo solo se permangono in capo al nucleo i requisiti per l'accesso (art. 25 LR 39/2017), con il limite dell’ISEE-ERP per l’accesso, e l'assenza di cause che determinino decadenza o annullamento dall’assegnazione (art. 31 e 32 LR 39/2017).

La verifica annuale da parte dell’Ente proprietario sulla permanenza dei requisiti di cui all’art. 25 LR 39/2017 ed adeguamento del canone di locazione sulla base della situazione economica tramite ISEE. Verifica alla scadenza quinquennale del contratto sulla permanenza dei requisiti di cui all’art. 25 LR 39/2017 e della situazione economica ISEE per accesso (avvio decadenza per perdita requisiti) (art. 34 e 42 della LR 39/2017).

La revisione del canone di locazione è disposta dall’ente proprietario in caso di variazione o diminuzione del reddito del nucleo familiare accertato dalla variazione risultante dall’ISE ( art. 42 LR 39/2017)

 

OSPITALITA' TEMPORANEA

L'autorizzazione deve essere rilasciata dall’ente proprietario (30 giorni dall’istanza), su istanza assegnatario prima che l’ospitalità abbia inizio, e previa assenza cause di morosità e sovraffollamento. Durata non superiore a 2 anni, prorogabili in caso di assistenza o altro valido motivo. Integrazione canone con un indennità di occupazione annua pari al 5% del reddito dell’ospite (min. €.40,00). Si precisa che l'ospite non acquista alcun diritto al subentro.
L' ospitalità inferiore a 30 giorni non necessita autorizzazione ma va comunicata entro 72 ore dall’arrivo dell’ospite.
L'ospitalità non autorizzata è sanzionata  da € 50 a 150 per ciascun ospite non autorizzato e indennità di occupazione pari valore massimo banca dati OMI aumentato del 20%. (art. 17 del Regolamento Regionale e art. 40 L.R. 39/2017)

 

COABITAZIONE

La coabitazione deve essere autorizzata dall’Ente proprietario (30 giorni dall’istanza), su istanza dell’assegnatario prima che la coabitazione abbia inizio e previa assenza di morosità e sovraffollamento. L’istanza è integrata da documentazione di rapporto di lavoro o impiego. Non si applica alcuna indennità e l'ospite non acquista diritto al subentro (art. 17 del Regolamento e 40 LR 39/2017).
L’autorizzazione comporta un eventuale diritto al subentro nei casi di cui all’art. 16 del Regolamento Regionale, nonché l’adeguamento del canone di locazione in base al nuovo ISEE del nucleo familiare che dovrà essere presentato entro 60 giorni dall’autorizzazione. In caso di ISEE non disponibile si applicherà indennità di occupazione.

 

AMPLIAMENTO DEL NUCELO FAMILIARE

L'ampliamento del nucleo deve essere autorizzato dall’ Ente proprietario (90 giorni dall’istanza) su istanza dell’assegnatario, previo accertamento possesso requisiti art. 25 (lett. b)c)d)e f) della L.R. 39/2017). L'ampliamento è possibile per il nucleo familiare definito ai sensi dall’art. 26 nonché per le ulteriori ipotesi di cui all’art.14 del Regolamento Regionale.

 

SUBENTRO

 

MOBILITA', CAMBI ALLOGGIO E CAMBIO CONSENSUALE

 

MOROSITA'

La morosità è causa di decadenza, come nel vecchia disciplina, se superiore a 4 mesi nel pagamento del canone e/o nel pagamento delle quote gestione servizi comuni. Sussiste la possibilità di sanare la morosità nel corso dell’anno. (art. 38 L.R. 39/2017)

 

ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

 

DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

 

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO

Compete all'ente proprietario disporre una diffida sia in caso di occupazione abusiva, che in caso di assegnatario decaduto, o non rinnovo del contratto per mancanza requisiti, ospitalità non autorizzata o subentro non autorizzato (art. 22 Regolamento Regionale e art. 41 L.R. 39/2017)

 

ALLOGGI PER EMERGENZE ABITATIVE ED A FINALITA' SOCIALI

   

La modulistica necessaria per le varie tipologie di richieste e/o comunicazioni può essere consultata e scaricata dalla sezione Assegnatari/Moduli.

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