Contattate i nostri uffici tramite il CALL CENTER di ATER Verona al numero 045 8062411
QUANDO E' POSSIBILE CHIAMARCI ?
Lunedì e Venerdì’ 9.30 - 13.00
Martedì, Mercoledì e Giovedì 9.30 - 13.00 e 14.00 - 16.00
Sabato, domenica e festivi servizio non attivo.
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COME E' POSSIBILE SCRIVERCI ?
E' possibile inviare comunicazioni a mezzo e-mail, Posta Elettronica Certificata utilizzando i recapiti indicati di seguito:
- E-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (Attenzione la casella riceve solo Posta Certificata)
Si invita a voler trasmettere le proprie comunicazioni utilizzando uno dei succitati canali.
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QUALI SONO GLI ORARI DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO?
SI PRECISA CHE IL PUBBLICO POTRA' ESSERE RICEVUTO ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO nell'ambito degli orari sottospecificati o eventualmente secondo le indicazioni fornite dal personale aziendale nel momento in cui viene fissato l'appuntamento.
Lunedì 8.30 - 11.30
Mercoledì 8.30—11.30 e 14.30 - 16.30
Venerdì 8.30 - 11.30
Sabato, domenica e festivi uffici chiusi.
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MODALITA' DI ACCESSO E DI PERMANENZA NELLA SEDE ISTITUZIONALE DELL'ATER DI VERONA
REGOLAMENTO REGIONALE n. 2 del 04 luglio 2017
"Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Regione del Veneto, degli enti del servizio sanitario regionale, degli enti strumentali e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione."
Art. 2
Controllo degli accessi e della permanenza.
- In attuazione dell’articolo 85 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico” è fatto divieto di ingresso nelle sedi istituzionali della Regione del Veneto, degli enti del servizio sanitario regionale, degli enti strumentali e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, coloro che indossano caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, inclusi abiti o indumenti di qualsiasi origine etnica o culturale, quali ad esempio il burqa e il niqab, le sciarpe e i passamontagna, che celano, travisano o nascondono il volto impedendo, di fatto, l’identificabilità della persona. Tali misure sono portate a conoscenza degli interessati attraverso l’esposizione di appositi cartelli agli ingressi.
- L’accesso e la permanenza nelle sedi istituzionali di cui al comma 1 dell’articolo 1, escluse le sedi delle strutture ospedaliere e dei distretti sociosanitari, sono consentiti solo a coloro che sono in possesso ed espongono il tesserino di identificazione personale.