Accesso civico
- ACCESSO CIVICO -
Normativa di riferimento: art. 5, c. 1 e 2 del D. Lgs. n.33/2013
Che cos'è?
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Come esercitare il diritto?
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata alla dott.ssa Lina Ferrari Responsabile della Trasparenza.
Titolare del Potere sostitutivo è il Commissario Straordinario.
La richiesta di accesso civico può essere presentata per mezzo di un apposito modulo ("Modulo di richiesta di accesso civico", scaricabile sotto)
Il procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, entro 30 giorni dalla richiesta, pubblica nel sito web istituzionale dell’Ater di Verona, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risultasse già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nel caso di ritardata o mancata risposta il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo individuato nel Commissario Straordinario il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Tutela dell'accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo.
Dove rivolgersi:
La richiesta di accesso civico può essere indirizzata al Responsabile della Trasparenza
- all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- alla casella PEC dell’Ater di Verona Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Ufficio Protocollo sito in Piazza Pozza 1-c/e – Verona
Il ricorso al soggetto titolare del potere sostitutivo può essere effettuato mediante:
- alla casella PEC dell’Ater di Verona Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Ufficio Protocollo sito in Piazza Pozza 1-c/e – Verona
- ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO" (FOIA) -
Normativa di riferimento: D. Lgs. n. 97/2016
Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.
La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Azienda per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.
Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.
L’istanza può essere presentata all’ ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni (Elenco recapiti);
Le modalità di presentazione sono:
• a mezzo posta presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici;
• per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.).
Nello specifico:
- sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
- trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
- sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità.
L’Azienda è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici di Ater di Verona per esprimersi.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.
In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o al Difensore Civico del Comune di Verona o della Regionale ( essendo Ater priva di difensore pubblico), che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a seguito di riesame).
RICHIESTA ACCESSO CIVICO AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
RICHIESTA ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
REGOLAMENTO DIRITTO ACCESSO AGLI ATTI, DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)
COSTI DI RIPRODUZIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DIRETTIVA ISTITUZIONE REGISTRO DI ACCESSO -MISURE ORGANIZZATIVE
DISPOSIZIONE OPERATIVA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)
REGISTRO DEGLI ACCESSI