1. QUESITO
In merito all’importo della Cauzione Provvisoria di cui all’articolo 10 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che, nel caso di partecipazione di un Consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del lgs. 50/2016, sia possibile procedere alle riduzioni di tale importo previste dall’articolo 93, comma 7, usufruendo e allegando alla documentazione amministrativa i certificati posseduti da almeno una delle imprese consorziate esecutrici, così come indicato nel parere di pre-contenzioso ANAC n. 227 del 01/03/2017.
RISPOSTA
Come previsto al punto 10. GARANZIE (pag. 19) le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono … per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate anche come previsto dal bando tipo 1 punto 9 di cui alla delibera 24/11/2021 pubblicata sulla GURI N. 305 del 24/12/2021 dove è previsto che “In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:……..;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione".
Si chiede altresì conferma che tale riduzione sia possibile anche qualora il suddetto Consorzio stabile partecipi alla procedura in qualità di Mandante di un Costituendo RTI, in cui le altre Imprese abbiano ciascuna diritto alla riduzione.
RISPOSTA
Si conferma quanto sopra indicato.
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2. QUESITO
Con riferimento all’articolo 7 del Disciplinare di Gara, in relazione al servizio di gestione delle opere, si chiede di confermare che, trattandosi di Concessione:
A) il requisito di capacità economica inerente al “capitale sociale” possa essere dimostrato anche attraverso il Patrimonio Netto, così come previsto dall’articolo 95, comma 2 del DPR 207/2010 circa i Requisiti del Concessionario.
RISPOSTA
Come indicato all’art. 95 c 2 DPR 207/2000 il requisito del “capitale sociale” può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto
B) come previsto dall’art. 95 comma 2 del DPR 207/2010, in alternativa al requisito di capacità tecnica e professionale inerente allo “svolgimento di servizi analoghi”, il concorrente possa incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) (fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando) e b) (capitale sociale o patrimonio netto), in una misura compresa fra 1,5 e 3
RISPOSTA
In alternativa ai requisiti relativi allo “svolgimento di servizi analoghi”, il concorrente può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) (fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando) e b) (capitale sociale o patrimonio netto), in una misura MINIMA di 1,5 volte.
In caso affermativo, si chiede cortesemente di indicare il fattore incrementale da applicare (compreso fra 1,5 e 3).
RISPOSTA
Il fattore incrementale da applicare è quello minimo indicato dalla normativa previsto del 1,5
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3. QUESITO
Con riferimento all’articolo 7 del Disciplinare di Gara, in relazione ai requisiti del Gruppo di Lavoro, il Disciplinare prescrive che “non sarà consentito, in sede di stipula della convenzione o in sede di esecuzione degli incarichi, per le società di professionisti, per le società di ingegneria e per i consorzi stabili sostituire i soggetti nominativamente indicati in sede di gara, a pena di revoca dell’aggiudicazione o di nullità del contratto, fatte salve cause di inoperabilità soggettiva opportunamente documentata e da valutarsi caso per caso dal Responsabile unico del procedimento”. Si chiede conferma che tale previsione operi solo con riferimento al Progettista e al Coordinatore della Sicurezza, e non al complesso dei professionisti che assumeranno le singole funzioni oggetto dei servizi in gara.
RISPOSTA
tale previsione opera per il complesso dei professionisti che assumeranno le singole funzioni oggetto dei servizi in gara.
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4. QUESITO
Con riferimento all’articolo 7 del Disciplinare di Gara, in relazione ai requisiti di idoneità professionale, il Disciplinare prescrive che “che potrà essere indicato un solo professionista per ogni attività da svolgere, ma ogni singolo professionista potrà svolgere più attività di quelle elencate”. Si chiede conferma che in questa fase sia sufficiente, per il singolo Concorrente, la dichiarazione di impegno nel fornire tali nominativi prima dell’effettiva esecuzione dei servizi, e quindi che tali nominativi possano essere indicati anche successivamente all’aggiudicazione di Gara e non in fase di presentazione delle Offerte.
RISPOSTA
La composizione del gruppo di lavoro deve essere indicata nella fase di presentazione delle offerte, anche come indicato nel Modello 3.3
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5. QUESITO
In caso di partecipazione di un Consorzio Stabile (eventualmente anche come mandante di un Costituendo RTI), si chiede conferma che, come indicato nel parere di pre-contenzioso ANAC n. 227 del 01/03/2017, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, possano essere posseduti, oltre che in proprio dal Consorzio stesso, anche dalle singole consorziate (siano esse esecutrici o non esecutrici) e, pertanto, che il Consorzio possa spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, che verranno computati cumulativamente in capo al consorzio, in virtù del criterio del c.d. “cumulo alla rinfusa”, in capo al consorzio stabile, dei requisiti dei consorziati.
RISPOSTA
Si conferma che, come indicato nel parere di pre-contenzioso ANAC n. 227 del 01/03/2017, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, possono essere posseduti, oltre che in proprio dal Consorzio stesso, in virtù del criterio del c.d. “cumulo alla rinfusa”, in capo al consorzio stabile, dei requisiti dei consorziati.
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6. QUESITO
In merito al criterio tabellare A.1, di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara (“Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”) riguardante il miglioramento delle classi energetiche si chiede se esso deve essere considerato strettamente maggiore a 4 o anche uguale a 4.
RISPOSTA
Il disciplinare di gara stabilisce che il punteggio sarà assegnato considerando il salto di classe MAGGIORE di 4
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7. QUESITO
Per quanto riguarda il contenuto della busta tecnica si chiede conferma che:
A) L’indice e le copertine non rientrano nel conteggio delle 20 facciate come previsto dalle prescrizioni per la redazione dell’offerta tecnica;
RISPOSTA
Al punto 16 del disciplinare di gara è indicato che la busta dovrà contenere la relazione tecnica Che non deve esser complessivamente superiore a 20 facciate formato A4 interlinea singola, carattere Times New Roman 12 e che la relazione deve avere un indice. Ciò detto l’indice e le copertine NON rientrano nel conteggio delle 20 facciate
B) Il “Modello Offerta Tecnica Punti Tabellari”, previsto in aggiunta alla relazione tecnica, possa essere caricato come file aggiuntivo rispetto alla relazione tecnica e, pertanto, tramite inserimento su Sintel di un file in formato .zip con all’interno il predetto “Modello Offerta Tecnica Punti Tabellari” e la relazione tecnica;
RISPOSTA
Il modello offerta tecnica punti tabellari PUO’ essere caricato come file aggiuntivo rispetto alla relazione tecnica tramite inserimento su Sintel di un file in formato .zip con all’interno il predetto “Modello Offerta Tecnica Punti Tabellari” e la relazione tecnica
C) sia necessario caricare la Bozza di Convenzione, nell’eventualità in cui vengano apportatealcune variazioni / migliorie
RISPOSTA
Non è necessario caricare la bozza di convenzione in quanto è un documneto del progetto di fattibilità approvato e non suscettibile di modifiche
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8. QUESITO
Con riferimento alla precedente faq 2, in cui è stato confermato che “il concorrente può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) (fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando) e b) (capitale sociale o patrimonio netto), in una misura MINIMA di 1,5 volte”, si chiede conferma:
A) In caso di indicazione del Fatturato Globale medio annuo riferito all’ultimo quinquennio, che l’importo non deve pertanto essere inferiore a 1.791.669,75 (avendo considerato l’incremento di 1,5 volte rispetto a un decimo dell’investimento previsto pari a 11.944.465,00 euro);
RISPOSTA
Si conferma
B) In caso di indicazione del Patrimonio netto, che l’importo non deve pertanto essere inferiore a 895.834,875 euro (avendo considerato l’incremento di 1,5 volte rispetto a un ventesimo dell’investimento previsto pari a 944.465,00 euro).
RISPOSTA
Si conferma
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9. QUESITO
Con riferimento alla previsione di cui all’articolo 3 del Disciplinare – “Finanziamento”, di seguito riportata: Qualora, nell’elaborazione del PEF, il Concorrente non abbia previsto il ricorso a capitale di debito a copertura parziale o totale degli investimenti, tale dichiarazione non dovrà essere presentata ma dovrà essere presentata documentazione attestante la disponibilità delle risorse economiche proprie indicate nel PEF Si chiede di confermare che, in caso di ricorso ad autofinanziamento e/o finanziamento infragruppo, per “documentazione attestante la disponibilità delle risorse economiche proprie indicate nel PEF” sia sufficiente presentare una dichiarazione sottoscritta dall’operatore economico concorrente, o in alternativa, che tale dichiarazione di sostenibilità dell’autofinanziamento possa essere resa dall’Asseveratore all’interno del Piano Economico Finanziario asseverato che verrà inserito nell’Offerta Economica.
RISPOSTA
Si, la sostenibilità dell’autofinanziamento può essere resa dall’Asseveratore all’interno del Piano Economico Finanziario asseverato che verrà inserito nell’Offerta Economica.
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10. QUESITO
Si chiede di confermare che non sia previsto a carico dell’Aggiudicatario il rimborso delle spese di commissione gara; qualora invece si confermasse che è dovuto un rimborso per le spese di commissione gara si chiede di quantificare economicamente il valore di tale rimborso.
RISPOSTA
Non è previsto a carico dell’Aggiudicatario il rimborso delle spese di commissione gara.
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11. QUESITO
Diversamente da quanto indicato sul Portale SINTEL, ove è indicato base dell’Asta € 11.944.465,00 di cui costi della sicurezza derivanti da interferenze € 235.589,19 e importo negoziabile su cui presentare offerta € 11.708.875,81, si chiede di confermare che il ribasso offerto dovrà applicarsi all’importo “canone di gestione” pari a € 6.091.677,15 così come indicato a pag. 8 del Disciplinare di Gara (“Il canone per i servizi di gestione, comprensiva della manutenzione, a carico di ATER Verona, proposto dal promotore e posto a base di gara, risultante dal quadro tecnico economico ammonta a complessivi € 6.091.677,15 euro suddivisi in 5 anni (oneri fiscali esclusi) sul quale formulare l’offerta di ribasso percentuale.”)
RISPOSTA
Come indicato al punto 17 del disciplinare il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, il “Modello Offerta Economica” dove è precisato che il ribasso percentuale si applica al “canone di gestione”
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12. QUESITO
Si chiede altresì di confermare che il ribasso si applica sull’importo complessivo di € 6.091.677,15 senza scomputo di costi della sicurezza derivanti da interferenze.
RISPOSTA
Si conferma
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13. QUESITO
Si chiede di chiarire se i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, da dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., debbano riferirsi al valore complessivo dell’investimento per gli interventi di riqualificazione (stimato in € 9.741.485,00) oppure debbano riferirsi al “canone di gestione” stimato per la durata di anni 5 di concessione in complessivi € 6.091.677,15, importo soggetto a ribasso in base alle previsioni del Disciplinare di Gara (vedi quesito precedente).
RISPOSTA
I costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, da dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., debbano riferirsi al “canone di gestione” stimato per la durata di anni 5 di concessione in complessivi € 6.091.677,15
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14. QUESITO
Nel Disciplinare di Gara a pag. 8 è indicato che:
“Si precisa che ai sensi dell’art. 119 e dell’art. 121 del Decreto Rilancio il corrispettivo per l’investimento suddetto verrà pagato all’Aggiudicatario, applicando uno sconto in fattura pari all’intero importo del corrispettivo per tutti gli interventi (ivi compresi quelli eventualmente previsti dall’Aggiudicatario anche se non incentivabili ai sensi dell’art. 119 del Decreto citato), con facoltà di successiva cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Pertanto nessun corrispettivo verrà trasferito direttamente da Ater”. Si chiede di confermare che l’affermazione “Pertanto nessun corrispettivo verrà trasferito direttamente da Ater” debba intendersi esclusivamente riferita alla parte imponibile delle fatture
RISPOSTA
A) Si conferma che ATER non avrà nulla a corrispondere al Concessionario per l’IMPONIBILE delle fatture che sarà oggetto di sconto in fattura e recupero con credito d’imposta del Concessionario
B) l’IVA sulle fatture è ovviamente dovuta da ATER che prevede, per il fisico pagamento di tali importo, l’utilizzo, di comune accordo con il Concessionario delle somme che lo stesso depositerà nell’Escrow Account: sotto questo profilo, dai computi matematici, l’Escori Account sarà sempre capiente fino al reintegro delle somme usate come anticipazione di cui si dirà al punto che segue.
C) al momento della dichiarazione IVA di ATER e della definitiva cristallizzazione dell’IVA indetraibile (che diventerà eligibile a superbonus) ATER provvederà alla cessione di detto credito d’imposta al Concessionario (che si obbliga ad acquistarlo salvo eventuali divieti stabiliti per legge oggi non previsti) che ne verserà il relativo importo nell’Escrow Account, per reintegrare le somme prelevate come mero anticipo finanziario (punto 2).
D) sempre in sede di dichiarazione IVA ATER verserà al Concessionario la quota parte di IVA che è rimasta per ATER detraibile. emesse in quanto per la parte relativa all’IVA detraibile e indetraibile Ater sì farà carico della sua liquidazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa fiscale/tributaria vigente, ovvero l’operatività dello Sconto in fattura sarà necessariamente aggiornata sulla base della effettiva normativa fiscale di tempo in tempo vigente, e nello specifico prevedendo: i) il pagamento mediante sconto in fattura per l’imponibile; ii) il versamento da parte di ALER dell’importo dell’IVA esposto in fattura.
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15. QUESITO
Al punto B2) del discliplinare di Gara vengono richiesti i nominativi dei singoli professionisti per i servizi di “Asseverazione Tecnica / Visto di Conformità”. In relazione alla particolare tipologia del mercato finanziario di monetizzazione dei crediti fiscali da superbonus ogni singolo istituto di credito richiede che tali servizi siano svolti da professionisti appartenenti alle principali società di consulenza italiane (E&Y, KPMG, Protos, ecc.) non consentendo quindi al Concessionario di poter individuare professionisti al di fuori della rosa di nominativi dagli stessi validata. Poiché in fase di offerta non è ancora stato individuato l’istituto di credito da utilizzare, e quindi non sono note le rose di nominativi specifiche di ciascun istituto, si richiede che in sede di offerta il concessionario possa rilasciare una dichiarazione di impegno ad utilizzare professionisti abilitati omettendo di indicare specifici nominativi che verranno individuati (per il complessivo del progetto e/o per singolo edificio) entro la data di sottoscrizione del contratto.
RISPOSTA
Si, in sede di offerta il concessionario può rilasciare dichiarazione di impegno ad utilizzare professionisti abilitati omettendo di indicare specifici nominativi che verranno individuati (per il complessivo del progetto e/o per singolo edificio) entro la data di sottoscrizione del contratto.