Art. 2
Controllo degli accessi e della permanenza.
1. In attuazione dell’articolo 85 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico” è fatto divieto di ingresso nelle sedi istituzionali della Regione del Veneto, degli enti del servizio sanitario regionale, degli enti strumentali e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, coloro che indossano caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, inclusi abiti o indumenti di qualsiasi origine etnica o culturale, quali ad esempio il burqa e il niqab, le sciarpe e i passamontagna, che celano, travisano o nascondono il volto impedendo, di fatto, l’identificabilità della persona. Tali misure sono portate a conoscenza degli interessati attraverso l’esposizione di appositi cartelli agli ingressi.
2. L’accesso e la permanenza nelle sedi istituzionali di cui al comma 1 dell’articolo 1, escluse le sedi delle strutture ospedaliere e dei distretti sociosanitari, sono consentiti solo a coloro che sono in possesso ed espongono il tesserino di identificazione personale.
Il Regolamento Regionale completo è scaricabile di seguito.
REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 DEL 4 LUGLIO 2017
MODALITA' DI ACCESSO E DI PERMANENZA NELLA SEDE ISTITUZIONALE
REGOLAMENTO REGIONALE n. 2 del 04 luglio 2017
"Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Regione del Veneto, degli enti del servizio sanitario regionale, degli enti strumentali e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione."