1 - QUESITO: Facciamo presente che per poter formulare un' offerta è necessario e fondamentale conoscere quanti chilometri che ciascun veicolo effettuerà nei tre anno. Questo dato serve per calcolare le manutenzioni ordinarie, il numero dei pneumatici per effettuare il cambio e non per ultimo il valore residuo del mezzo, questi valori sono fondamentali nella formulazione del canone mensile.
RISPOSTA: I km massimi annuali previsti per ciascun autoveicolo è stato fissato in 16.000. All’art. 4 viene precisato che per gli ulteriori chilometri percorsi in più rispetto ai 16.000 verranno contabilizzati nel mese di gennaio e verrà riconosciuto un importo a km di € 0,03 con contabilizzazione al 31.12.
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2 - QUESITO: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato notizia sulle modalità applicative relative al pagamento del bollo auto dei veicoli concessi in noleggio, per contratti di durata pari o superiore a 12 mesi, all’interno della Manovra Finanziaria 2020 (Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019). La modifica del testo prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’onere del pagamento della tassa automobilistica sia in capo al Cliente della società di noleggio in quanto locatario del mezzo, in favore della Regione o della Provincia Autonoma in cui ha la sede legale. In virtù di quanto premesso i canoni di noleggio saranno non compresi della tassa automobilistica.
RISPOSTA: Analizzata la normativa di riferimento ed in conformità del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, viene ribadito che così come previsto all’articolo 1 del capitolato l’affidamento comprende, tra l’altro, “la tassa di proprietà”
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3 - QUESITO: In merito alla copertura Kasko, incendio e furto: le coperture assicurative da voi richieste verranno fornite in regime di limitazione di responsabilità (autoassicurazione), nel rispetto dalla vigente normativa. Questo significa che, solo per le coperture diverse dalla RCA, il rischio legato alla possibilità di danni al veicolo sarà tenuto in carico dalla scrivente che provvederà alla riparazione a proprie spese. Il regime non comporta alcuna differenza nei confronti della scrivente, se non una riduzione del canone stesso: le condizioni di gara sono pienamente rispettate. La copertura RCA, come da disposizione di legge, verrà invece fornita tramite compagnia assicurativa di primaria importanza.
RISPOSTA: La procedura indetta da ATER comprende anche la copertura assicurativa kasko escluso il dolo, senza penali in caso di incidente e quindi l’offerta deve essere resa comprensiva di tale copertura (e quindi oltre alla RCA la copertura kasko)
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4 - QUESITO: in relazione alla gestione delle contravvenzioni di cui all'art. 7 del Capitolato si chiede di accettare la seguente modalità: le notifiche verranno respinte agli organi competenti con richiesta di rinotifica all'utilizzatore (con l'applicazione di un onere amministrativo pari a 10€). Questa modalità permette di non far decorrere inutilmente i termini previsti per il pagamento e/o l'eventuale ricorso, che partiranno solo in seguito alla successiva rinotifica a tutto vantaggio del Cliente.
RISPOSTA: Si conferma che le notifiche saranno respinte dall’operatore economico aggiudicatario con richiesta di rinotifica all'utilizzatore al fine di non far decorrere inutilmente i termini previsti per il pagamento e/o l'eventuale ricorso.
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5 - QUESITO: in relazione alla facoltà ed alle modalità di recesso così come previste all’art. 11 del Capitolato si chiede cortesemente di voler recepire prassi già consolidate ed applicate in procedure simili, concepite nell’interesse contrattuale di entrambe le parti e che prevedono nel caso di restituzione anticipata dei veicoli (facoltà attivabile solo dopo il 12^ mese di vita del singolo contratto) il pagamento di una penale pari ad un quarto dei canoni residui. La siffatta modalità garantirebbe il principio di equità contrattuale normativamente riconosciuto in ambito civilistico senza alterare unilateralmente l’equilibrio del rapporto.
RISPOSTA: La procedura indetta da ATER è regolata da quanto stabilito nel Capitolato descrittivo Prestazionale facente parte del progetto del servizio approvato con decreto del Direttore Generale n. 5489 del 22/03/2021 non modificabile dopo la sua approvazione.
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6 - QUESITO: come noto a causa dell’emergenza epidemiologica in atto le case costruttrici sono state costrette a sospendere a più riprese la produzione che, al momento, soffre di gravi rallentamenti e ritardi dovuti agli obblighi/adempimenti previsti dai numerosi protocolli sanitari emanati. A causa di tale situazione ed a seguito di un confronto diretto con la stessa casa costruttrice coinvolta sui tempi presumibili ad oggi per la consegna dei veicoli richiesti non è possibile garantire la consegna dei veicoli prima di 120gg a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Questa Società si impegna di contro e sin d'ora a tenere monitorata la situazione inoltrandovi prontamente aggiornamenti e/o comunicazioni circa l'effettiva consegna ed i relativi tempi occorrenti non escludendo a priori che i veicoli possano essere consegnati anche prima dei termini richiesti di cui sopra.
RISPOSTA: Vista la particolarità del momento causata dall’emergenza epidemiologica l’Azienda terrà conto degli eventuali ritardi sulla consegna dei veicoli
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7- QUESITO: SPESE CONTRATTUALI: Si prega di specificare, se previsto, l’ammontare delle spese di pubblicazione del presente bando e quelle stimate per la sottoscrizione del contratto
RISPOSTA: Non è previsto il rimborso delle spese di pubblicazione in quanto nessuna spesa è sostenuta da ATER per la pubblicazione del bando e il contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite PEC (non è prevista alcuna spesa)
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8 - QUESITO: FORMA DEL CONTRATTO: si chiede la possibilità di mettere a disposizione a tutti i fornitori la bozza del contratto che sarà sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione al fine di condurre le adeguate analisi. In alternativa, si chiede se, con riferimento a tutto e solo ciò che non risulta disciplinato dalla documentazione da voi fornita, in caso di aggiudicazione, sarà sottoscritto il Contratto Quadro della scrivente, che sarà presentato nella fase successiva all’aggiudicazione. Si ribadisce che il Contratto Quadro, contenente le condizioni del noleggio, verrà applicato solamente per le parti non disciplinate dalla documentazione di gara. Si chiede di accettare la bontà di tale operatività.
RISPOSTA: Nella sezione “documentazione di gara” è stata inserita la BOZZA DELL’ATTO DI AFFIDAMENTO
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9 - QUESITO: BANDO: Si chiede di confermare che non sia previsto alcun importo posto a base d’asta.
RISPOSTA: Si, non è stato indicato alcun importo posto a base d’asta, è stata pubblicata una RICHIESTA DI PREVENTIVO
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10 - QUESITO: Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO CT Configurazione: Si chiede di voler specificare il colore esterno delle auto oggetto di gara.
RISPOSTA: Le auto vengono richieste di colore Bianco
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11 - QUESITO: Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO CT - Assicurazione: In merito alle coperture assicurative si chiede conferma che:
a. la copertura per le garanzie RCA e limitazione di responsabilità per incendio e furto sia da includere nei servizi elencati al presente articolo. In caso affermativo, si prega di indicare se è la copertura è da intendere senza penali. Si chiede conferma.
RISPOSTA: SI’ la copertura è da intendersi senza penali in caso di incidenti
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12 - QUESITO: la garanzia Kasko sarà offerta mediante assunzione di tutti i costi e i danni prodotti al veicolo da parte della società scrivente con, laddove possibile, riparazione del vicolo presso officine convenzionate con la scrivente e dalla stessa saldate le fatture, resta inteso che nessun costo sarà addebitato alla Stazione appaltante. Si chiede conferma.
RISPOSTA: SI’
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13 - QUESITO: Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO CT - Tassa di proprietà: In seguito alle modifiche apportate alla disciplina della tassa automobilistica, cd. “bollo auto” (di cui all’articolo 7 della L. 23 luglio 2009, n. 99) ad opera del DL 124/2019 convertito in L. 157/2019 (cd. “Collegato fiscale” alla Legge di Bilancio 2020), si conferma che dal 1 gennaio 2020 l’onere del pagamento del bollo auto sui veicoli concessi in noleggio a lungo termine con un contratto di durata pari o superiore a dodici mesi, passa dal noleggiatore (proprietario del mezzo) all’utilizzatore (da intendersi come Cliente locatario del contratto). Cambia inoltre la destinazione del gettito del bollo su tale tipologia di veicoli, che passa dalla Regione in cui ha sede il noleggiatore/proprietario, a quella in cui ha sede l’utilizzatore. In conseguenza di tali modifiche, non è possibile per l’Appaltatore mantenere il bollo auto all’interno del canone di noleggio, non essendo più il noleggiatore, ma il cliente utilizzatore, il soggetto passivo di tale tassa. Alla luce di quanto sopra esposto, l’importo relativo alla quota bollo non è da intendersi come incluso nell’offerta economica proposta dalla scrivente. L’appaltatore potrà continuare a pagare la tassa in nome e per conto del committente, sulla base del conferimento di apposita “delega al pagamento”, ma il riaddebito della medesima - non costituendo più un servizio da assoggettare ad IVA ma il mero rimborso di un’anticipazione fatta dall’Appaltatore in nome e per conto del Committente dovrà avvenire con apposita fatturazione al di fuori del canone di noleggio, in regime di esclusione IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72. Si chiede conferma circa il recepimento della normativa.
RISPOSTA: Si conferma il recepimento della normativa; ATTENZIONE in conformità del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, viene ribadito che così come previsto all’articolo 1 del capitolato l’affidamento comprende, tra l’altro, “la tassa di proprietà”; DI CONSEGUENZA IN SEDE DI OFFERTA DOVRETE TENERE CONTO DELLA TASSA DI PROPRIETA’
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14 - QUESITO: ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO CT: Si precisa che, a seguito di un confronto con costruttori risulta oggettivamente impossibile il rispetto delle tempistiche richieste per la consegna dei mezzi. Si chiede, pertanto, di considerare le tempistiche comunicate dai costruttori fissate in circa 180gg, solari e consecutivi, dall’accettazione dell’ordine/sottoscrizione del contratto. Si precisa che gli stessi potranno essere prorogati di quindici giorni solari nel caso in cui, il periodo che intercorre tra il momento dell’ordinativo di fornitura e la data di consegna della vettura, includa il mese di agosto, le festività natalizie ovvero pasquali. Inoltre, a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, si comunica che i tempi di consegna delle vetture, nonchè i tempi previsti per gli allestimenti, potranno subire delle variazioni dipendenti dalla ridotta capacità produttiva dei costruttori/allestitori. Tuttavia, sarà cura della società scrivente, in caso di aggiudicazione, tenere periodicamente informata la SA sui tempi effettivamente necessari in base all’evolversi della situazione di emergenza sanitaria. Infine, qualora la consegna dovesse avvenire per cause non imputabili alla scrivente oltre al termine sopra indicato, la scrivente si rende disponibile, a fronte del venir meno delle penali, a garantire la mobilità dei driver tramite il servizio della preassegnazione. Sarà, pertanto, messo a disposizione un veicolo avente caratteristiche quanto più simili rispetto a quello richiesto in gara, pari categoria e pari canone, fino alla consegna del veicolo NLT. Si chiede confermare l’operatività.
RISPOSTA: Vista la particolarità del momento causata dall’emergenza epidemiologica l’Azienda terrà conto degli eventuali ritardi sulla consegna dei veicoli
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15 - QUESITO: ART. 3 - CONSEGNA DEL SERVIZIO CT: si fa presente che la scrivente informerà la Stazione Appaltante nel momento in cui i veicoli oggetto di gara saranno pronti per la consegna, già immatricolati e provvisti di copertura assicurativa, in modo da concordare data e luogo della consegna stessa. Con la sottoscrizione del verbale di consegna, che sarà dematerializzato e, pertanto, sottoscritto in modalità digitale e contestualmente trasmesso al fleet manager tramite email, si certificherà l’inizio del contratto di noleggio a lungo termine dei veicoli oggetto si gara. Si chiede di accettare la bontà di tale operatività.
RISPOSTA: Come indicato all’art. 3 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, si darà corso all’inizio del servizio di noleggio con la comunicazione via PEC all’operatore economico esecutore, del giorno e dell’ora per ricevere in consegna le autovetture anche ai fini assicurativi, che avverrà successivamente al momento in cui i veicoli oggetto di gara saranno pronti per la consegna
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16 - QUESITO: Art. 4 - PAGAMENTO CT: In merito al presente articolo si rappresenta che:
• Al fine di garantire a tutti i fornitori la possibilità di poter partecipare al presente bando, si chiede la possibilità di emettere le fatture di canone con cadenza mensile e con modalità anticipata, nel mese o posticipata oppure, in alternativa, con modalità trimestrale anticipata. Si chiede di poter accogliere una delle due alternative proposte.
• Si conferma che sarà possibile modificare su base annua i paramenti contrattuali (durata e chilometraggio) modificando il canone in virtù del conguaglio registrato entro gennaio sulla base delle risultanze relative dell’anno precedente. Inoltre, poichè le parametri contrattuali delle vetture possono subire delle modifiche nel tempo, suggeriamo in alternativa di conteggiare annualmente nel mese di gennaio gli scostamenti ai costi da voi indicati andando a contabilizzare, alla fine dei tre anni, il valore a credito e/o debito.
RISPOSTA: La procedura indetta da ATER è regolata da quanto stabilito nel Capitolato descrittivo Prestazionale facente parte del progetto del servizio approvato con decreto del Direttore Generale n. 5489 del 22/03/2021 non modificabile dopo la sua approvazione. Il pagamento del servizio di noleggio ed i parametri contrattuali sono regolati all’art. 4 del Capitolato.
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17 - QUESITO: Art. 7 GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI CT: La scrivente gestisce la richiesta di rinotifica entro il termine di legge riferito al verbale e previsto dal vigente Codice della Strada. Si precisa che per tutte le infrazioni non disciplinate dal Codice della Strada notificate alla scrivente (es: parcheggi o pedaggi di Enti Privati, Multe estere con legislazioni diverse, Articoli comunali es: sosta sul verde, area demanio) non è possibile proporre la rinotifica in quanto non possiamo avvalerci dell’ipotesi del combinato disposto dal vigente Codice della Strada degli art. 84 e 196, dove emerge palesemente che nell'ipotesi di infrazioni commesse alla guida di veicoli adibiti a locazione senza conducente, responsabile in solido con l'autore della violazione sia il locatario e non il proprietario del veicolo. Pertanto verranno pagate e fatturate al cliente locatario previo comunicazione. Specifichiamo inoltre che le sanzioni possono essere notificate direttamente dall'Ente al locatario per applicazione dell'articolo 94 c.4 bis. Si chiede di accettare.
RISPOSTA: Le notifiche dovranno essere respinte dall’operatore economico aggiudicatario con richiesta di rinotifica all'utilizzatore al fine di non far decorrere inutilmente i termini previsti per il pagamento e/o l'eventuale ricorso (vedi quanto già risposto al seguente
link)
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18 - QUESITO: Art. 11 - RECESSO DAL CONTRATTO CT: nel presente documento risulta disciplinato soltanto il recesso dal contratto quadro e non rispetto al singolo veicolo, per il quale non trova applicazione l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Si chiede, pertanto, di confermare che nel presente bando non viene prevista la possibilità di recesso parziale ossia restituzione anticipata dei singoli veicoli. In caso contrario, si chiede di recepire la disciplina fondamentale già applicata da Consip, che prevede nel caso di restituzione anticipata dei veicoli (attivabile solo dopo il 12^ mese di vita del singolo contratto) il pagamento di una penale pari ad un quarto dei canoni residui. Questa disciplina si pone infatti a garanzia del principio di equità contrattuale normativamente riconosciuto.
RISPOSTA: La procedura indetta da ATER è regolata da quanto stabilito nel Capitolato descrittivo Prestazionale facente parte del progetto del servizio approvato con decreto del Direttore Generale n. 5489 del 22/03/2021 non modificabile dopo la sua approvazione. L’eventuale recesso non potrà essere parziale in quanto non indicata tale possibilità nel Capitolato
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